PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di tutelare e di onorare la memoria delle vittime delle 695 stragi, perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la seconda guerra mondiale, documentate dai fascicoli rinvenuti nel 1994 negli archivi della Procura generale militare della Repubblica in Roma, nonché di riconoscere, anche a scopo risarcitorio, le sofferenze di coloro che in tali stragi riportarono lesioni gravi o gravissime e dei prossimi congiunti delle vittime. A tali fini la presente legge prevede l'erogazione di risorse per la corresponsione di equi indennizzi e per il sostegno della ricerca storica.
      2. L'esercizio dei diritti e la partecipazione alle provvidenze riconosciuti dalla presente legge sono indipendenti dallo stato dell'eventuale procedimento penale militare.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. A coloro che, nelle stragi di cui all'articolo 1, riportarono lesioni personali gravi o gravissime, ovvero patirono l'uccisione del coniuge, del convivente more uxorio o di un genitore, e ai loro eredi, spetta il diritto a un'equa riparazione del danno, nella misura di 25.000 euro per ciascun soggetto avente titolo.
      2. Qualora i soggetti beneficiari abbiano già conseguito riparazioni di qualsiasi natura conseguenti agli eventi di cui al comma 1, in forza di altre disposizioni di legge o di provvedimenti giudiziari, l'indennizzo ivi previsto spetta solamente nella misura necessaria a integrare la

 

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somma di 25.000 euro stabilita ai sensi del citato comma 1.
      3. Il conseguimento dell'indennizzo di cui al presente articolo comporta l'estinzione del procedimento eventualmente instaurato ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Termini e modalità per l'esercizio del diritto).

      1. I soggetti beneficiari possono esercitare il diritto di cui all'articolo 2 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata da:

          a) idonea documentazione dalla quale risultino il nominativo della vittima, la data, il luogo e una sintesi delle modalità della strage nonché il reparto militare responsabile delle stragi di cui all'articolo 1;

          b) lo stato di famiglia della vittima delle stragi;

          c) la certificazione dell'identità del richiedente.

      2. Presso il Ministero della difesa è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, un'apposita Commissione composta da:

          a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da due rappresentanti del Ministero della difesa;

          b) due rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di cui all'articolo 1.

      3. La Commissione di cui al comma 2 esamina la conformità della documentazione prodotta dai richiedenti ai requisiti previsti dalla presente legge e delibera in via definitiva il pagamento immediato

 

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delle somme spettanti ai singoli beneficiari.
      4. Contro il giudizio negativo della Commissione espresso ai sensi del comma 3, il richiedente può fare ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 4.
(Inopponibilità del segreto investigativo).

      1. Ai fini della presente legge, e nella misura necessaria per acquisire la documentazione richiesta dagli articoli 3 e 7, non può essere opposto il segreto investigativo sui fascicoli contenenti la documentazione delle stragi di cui all'articolo 1.
      2. Le procure militari della Repubblica competenti garantiscono l'accesso ai fascicoli di cui al comma 1 alle parti lese e ai loro legali rappresentanti, nonché a studiosi e a rappresentanti degli organi di comunicazione che ne facciano richiesta a fini di ricerca o divulgativi.

Art. 5.
(Irrilevanza delle condizioni economiche dei richiedenti).

      1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della presente legge sono erogate indipendentemente dalle condizioni economiche dei beneficiari e dall'obbligo del risarcimento del danno a carico dei responsabili delle stragi di cui all'articolo 1.

Art. 6.
(Natura risarcitoria dell'indennizzo).

      1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della presente legge, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito e sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali.

 

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Art. 7.
(Fondo per la ricerca storica).

      1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi nazifasciste documentate dai fascicoli rinvenuti nel 1994 negli archivi della Procura generale militare della Repubblica in Roma, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, al quale affluiscono:

          a) i contributi dello Stato;

          b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

          c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da singoli, nonché da aziende e da istituzioni pubbliche e private.

      2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di iniziative e di progetti volti alla conservazione, alla manutenzione e alla custodia di opere dedicate alla memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, promossi dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di cui all'articolo 1 e dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che ne furono teatro. A tali iniziative e progetti possono collaborare le università e gli istituti che svolgono ricerca storica e ogni altro organismo di ricerca di indiscusso valore scientifico.
      3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2 sono presentati al Ministero della difesa, con apposita domanda in carta semplice, corredata da idonea documentazione dalla quale risultino i nominativi delle vittime, la data, il luogo e una sintesi delle modalità delle stragi nonché il reparto militare responsabile delle stragi medesime.
      4. Alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3 competono la valutazione e la determinazione degli importi finanziari da attribuire a ciascuna iniziativa o progetto di ricerca storica e di studio promossi ai sensi del presente articolo.

 

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Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprese le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.